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Ordinanza interpretativa IL SINDACO Visto: - il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; - il Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019; - il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021; - la Legge delega n. 86 dell'8 agosto 2019; - il Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021; - il Decreto Ministero Salute del 30 settembre 2021; - il Decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022; - il Decreto Ministero Salute del 7 marzo 2023 - il Decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023; - il Decreto Ministro della Salute del 6 settembre 2023; - il Decreto interministeriale dell'8 gennaio 2025: - il Decreto Ministero Salute del 27 gennaio 2025: - il Decreto Ministero Salute del 25 giugno 2025; Rilevato che - i decreti emessi dalle autorità nazionali fanno riferimento costantemente a quanto predispone il Regolamento UE 429 del 2016: - in essi si configurano norme che riconducono ad obblighi precisi e di competenza del Masaf; - le disposizioni emanate in data odierna fanno preciso riferimento a normative europee e del Masaf; Ritenuto che - per quanto riguarda e riferito alla visita del c.d. cavallo atleta è sufficiente per questa Amministrazione ritenere che i cavalli riconosciuti, dalla nascita ed inseriti nella BDN, da parte del Masaf risultano gli stessi ammessi al Protocollo Equino del 2026 e di cui alla delibera della Giunta Comunale n. xx di pari odierna data: - per quanto riguarda le disposizioni contenute nel Decreto Ministro della Salute del 6 settembre 2023, le stesse fanno esplicito richiamo all'art. 11 del Regolamento UE 429 del 2016 e questa Amministrazione ritiene che non esistano, nel campo del Protocollo Equino e su quanto prevede l'art. 37 del Regolamento per il Palio al co. 4, requisiti applicativi: - per quanto la definizione "sportiva", contenuta nel Decreto del Ministero della Salute del 25 giugno 2025 ed in particolare all'art. 2 lettera a), non esiste alcun motivo applicativo al Palio, né alle fasi di addestramento del Protocollo di tale definizione; b) questo poiché sotto il profilo storico ed antropologico il Palio, così come concatenato dall'art. 37 co. 4 del Regolamento per il Palio, non è una manifestazione sportiva; - nessun cavallo iscritto nel Protocollo equino 2026 è esente dalle vaccinazioni nazionali obbligatorie per cui: a) il cavallo risulta regolarmente registrato ed inserito nella BDN; b) il cavallo non risulta destinato alla produzione alimentare; c) il cavallo possiede il "Documento di identificazione" emesso dal Masaf; d) il cavallo è sottoposto a visita di ammissione al Protocollo e a tutte le fasi successive previsite dal Regolamento per il Palio; e) il cavallo è costantemente seguito durante l'attività del Protocollo sia sotto il profilo sanitario, compresi i test ELISA, che quello addestrativo; Opportuno inoltre rilevare che: - le stalle, o stabilimenti, delle 17 Contrade e l'Entrone non possono corrispondere all'art. 97 del Regolamento 429/2106 in quanto: a) i cavalli, allorché escono dagli stabilimenti dei fantini e/o dei proprietari, sono accompagnati dal prescritto certificato AIE richiamato esplicitamente dall'ordinanza attuativa in data corrente, al punto 2 lettera diii); b) la certificazione AIE garantisce l'impossibilità della diffusione di malattie, contenute nell'allegato II di cui all'art, 5 del Regolamento UE 429/2016, bloccando qualsiasi timore di zoonosi; c) per quanto esposto al punto a) le stalle, o stabilimenti, delle 17 Contrade e l'Entrone non dispongono di strutture e misure di quarantena per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie così come contemplato dall'art. 97 sopra citato, e non presentano alcun rischio significativo di diffusione; - l'Amministrazione comunale riconosce che le stalle, o stabilimenti, delle 17 Contrade e l'Entrone rientrano nella definizione contemplata dall'articolo 4 del Regolamento delegato UE 2025/2019; - i corsi di aggiornamento, previsti dal Decreto Ministro della Salute del 6 settembre 2023. risultano essere indirizzati alle persone individuate nell'art. 4, punti 24-26 del regolamento UE 429 citato; i fantini per correre in Piazza del Campo e in occasione del programma di addestramento del Protocollo, non necessitano di alcun tesseramento e/o esame, per cui risultano privi dell'obbligo di qualsiasi aggiornamento; gli operatori dello stabilimento hanno la professionalità per soddisfare quanto contenuto nell'articolo 10, punto 1, lettera a) del regolamento UE 429 citato, poiché dispongono, nel loro rapporto professionale, delle conoscenze adeguate in materia acquisite dall'esperienza e dall'istruzione formale, come richiesto dall'art. 11, punto 3 del regolamento UE 429 citato; - la visita annuale al c.d. "cavallo atleta", per verificarne l'attitudine alle corse, e prevista dal Decreto Ministero Salute del 25 giugno 2025, risulta assorbita dalle disposizioni impartite dal Masaf e da quelle emanate in data odierna da questa Amministrazione; Sulla base di tutto ciò DISPONE che quanto sopra esposto sia integrato per intero nell'attività 2026 sia dell'attività del Protocollo sulle piste di Mociano e Monticiano, sia per l'attività paliesca in Piazza del Campo. |
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