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Articolo 11

Conoscenze in materia di sanità animale

    1. Gli operatori e i professionisti degli animali dispongono di conoscenze adeguate in materia di:

a) malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo;

b) principi di biosicurezza;

c) interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana.

d) buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano;

e) resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni;

    2. Il contenuto e il livello delle conoscenze richieste in conformità al paragrafo 1 dipende da:

a) le specie e le categorie di animali detenuti o prodotti sotto la responsabilità degli operatori e dei professioniti degli animali e la natura del loro rapporto professionale con tali animali o prodotti;

b) il tipo di produzione;

c) le mansioni svolte.

    3. Le conoscenze di cui al paragrafo 1 sono acquisite in uno dei seguenti modi:

a) esperienza o formazione professionale;

b) programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura in materia di sanità animale;

c) istruzione formale;

d) altra esperienza o formazione che comporti lo stesso livello di conoscenze di cui alle lettere a), b) o c).

    4. Gli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia forniscono al futuro detentore di animali da compagnia informazioni di base sugli aspetti di cui al paragrafo 1 rilevanti per l'animale da compagnia in questione.