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Responsabilità diretta della Contrada, senza comprendere cosa sia La responsabilità diretta della Contrada nell'operato del proprio fantino rappresenta un punto fondamentale dell'art. 101 co. 2. Un passaggio che dal 1949, anno della sua nascita, non è mai stato oggetto di modifiche tanto era ritenuto attuale e incontrovertibile. Il fatto, poi, che il matrimonio fantino-Contrada non si sia mai consumato non significa certo che il legame sia stato inventato in tempi attuali; anzi. L'uso della responsabilità diretta della Contrada, per gli atteggiamenti del fantino, non può essere oggetto di banali copia-incolla come lo è stato nell'agosto 2024 per Istrice e Oca. La responsabilità va ponderata caso per caso e spesso si rischia di impantanarsi in modo irrimediabile. I recenti casi di Tartuca e Drago ripropongono l'esame di intervento sanzionatorio, ma troppo delicato per essere recepito da Rosadè. Per capire la differenza di un coinvolgimento diretto della Contrada nella responsabilità del proprio fantino, Rosadè dovrebbe cercare di sforzarsi di comprendere perché il sor Demossi, nel luglio 2022, evitò il coinvolgimento di Chiocciola ed Istrice. Così facendo, Rosadè potrebbe rispondere a se stesso sul fatto che non c'è stato il recente matrimonio tra Chiocciola e Carboni. 13 ottobre 2025 |
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