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Lo sbaglio del copia-incolla evita il test ai fantini

Copiare e incollare senza comprendere cosa si stia facendo è una moda che non vale solo a Siena, ma anche a Roma.

Solo che a Roma si elaborano testi che hanno una valenza normativa ben superiore a Siena e ci si rende conto come la cialtroneria dilaghi in ogni luogo.

Prendiamo in esame l'articolo 7 del decreto di Abodi che titola "Sostanze ad azione dopante". Seguiteci con attenzione. Il comma 1 stabilisce che sia «vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante»; niente di nuovo sul sole che splende a Siena poiché, tre anni prima della FEI, Siena si è dotata sotto la gestione del Sindaco Piccini di apposito protocollo sull'uso dei farmaci consentiti.

Il comma 2 di Abodi stabilisce: «E' vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini». Tutto normale e secondo la prassi ormai in vigore da anni.

Cosa dice il comma 3 di Abodi? Dice che «Gli enti organizzatori devono effettuare controlli a campione, anche prima della gara, per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1». Questo cosa significa? Significa che il comma 1 si riferisce ai cavalli, solo a loro, e, di conseguenza, il controllo ai fantini non è più previsto anche se gli stessi non possono fare uso di sostanze dopanti.

Non sarà quindi possibile, come è successo in occasione del Fallimentone e di alcune prove nell'Entrone, effettuare alcun test ai fantini e ciò che la Nippa ha scritto nella sua ordinanza n. 2 del 4 febbraio non ha più valore. Nel punto 4 dell'ordinanza, la Nippa con il copia-incolla dell'era demossiana ha scritto: «I fantini potranno essere sottoposti ad alcol test e drug test durante tutte le fasi di addestramento. I test saranno effettuati, a discrezione del Comune di Siena, a tutti i partecipanti o a campione; in quest'ultimo caso procedendo per estrazione».

Fin qui le osservazioni di cronaca, ma la cialtroneria dove si verifica?

I nostri uccellini all'interno del Ministero della Salute, come noto, ci avevano inoltrato tutta una serie di bozze del dpcm e nell'ultima versione l'articolo 7 era così confezionato: «1.  È vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante e l’uso di alcol o sostanze stupefacenti da parte dei fantini. / 2. Gli enti organizzatori possono effettuare controlli a campione, anche prima della gara, per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1».

La goffaggine di chi ha spostato nel comma 2 di Abodi l'atleta fantino è rimarchevole proprio perché ha lasciato inalterato gli effetti di controllo del comma 3. Diversa, come visto, la situazione nella bozza dove il comma 2 richiama perfettamente il controllo su chi è attenzionato nel comma precedente (cavalli e fantini).

13 marzo 2025