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L'articolo 2 del dpcm firmato da Gemmato

Opportuno il confronto tra il testo del prossimo dpcm e quello che adesso fa parte dell'ordinanza Gemmato che scadrà il 17 aprile prossimo.

Come si può vedere l'attuale ordinanza, oltre a richiamare l'allegato A, specifica con il comma 3 il richiamo alla Commissione di Vigilanza che dovrà emettere il proprio parere sull'agibilità della pista.

Abbiamo visto nell'articolo 1 pubblicato ieri che la Commissione di Vigilanza viene definita semplicemente "Commissione"; pertanto con questi due articoli resi pubblici dai nostri uccellini romani, ma ancora in bozza, possiamo sostenere che non esistono variazioni sostanziali tra l'Ordinanza Gemmato e il dpcm che verrà firmato sempre da Gemmato.

Il campo d'azione della Commissione di Vigilanza nel dpcm è ben specificato nell'Articolo 3 come vedremo.

Articolo 2 - Ambito di applicazione 

1.     Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformità alle previsioni del presente decreto, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall’ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all’albo professionale.

2.    Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paraolimpico riconosciuto per gli sport equestri

L'articolo 1 dell'Ordinanza Gemmato recita così:

Ambito di applicazione - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte  al  pubblico,  incluse  le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di  mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e  salute per i  fantini  e  per  gli  equidi,  in  conformità  alla  presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente  ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono  negli  impianti  e  nei percorsi ufficialmente autorizzati dal  Ministero  per  le  politiche agricole alimentari e  forestali  e  dal  CONI  attraverso  i  propri organismi di  riferimento  e  le  organizzazioni  riconosciute  dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri  statuti  le  discipline  cui  afferiscono  le  manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri  statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti  a quelle stabilite dalla presente ordinanza.  3. A  tutela  delle  tradizioni,  usi  e  consuetudini  locali,  le manifestazioni di cui al  comma  1  sono  autorizzate  previo  parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la  vigilanza di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del  regio  decreto  6  maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale  territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d)  dell'allegato  A,  i cui pareri sono vincolanti per il rilascio  dell'autorizzazione  allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato  organizzatore a tal fine  presenta  una  relazione  tecnica  alla  Commissione  che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni  essenziali  di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato.

4 marzo 2025