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Il 102bis e l'ordinanza con i fatti notori Cosa accade se i Deputatini nella loro relazione non segnalano, volontariamente o per trascuratezza, i così definiti "fatti notori"? Con l'approvazione dell'articolo 102bis non accadrà più la dimenticanza, eludendo così le possibilità di muovere accuse all'operato di Palazzo. Con il potere che assume attraverso il comma 3, il Sindaco avrà la possibilità di intervento su un fatto accertato e di dominio del mondo contradaiolo. Gli esempi del passato non occorre riproporli, caso mai vediamo il dettaglio di quanto appena sostenuto. Il comma 3 dell'articolo 102bis recita così: "L'Autorità Comunale produrrà all'Assessore Delegato, di cui all'art. 92, apposita Relazione per le trasgressioni non rilevate dai Deputati della Festa di cui all'art. 7 del presente Regolamento". Quindi il Sindaco, come vedremo nel dettaglio della formulazione dell'art. 92, avrà la possibilità di interagire direttamente sulle sanzioni con l'Assessore delegato, eludendo di conseguenza la dimenticanza, anche involontaria. Un valore aggiunto per l'emanazione dell'ordinanza su come il Sindaco ha intenzione di procedere nell'organizzazione paliesca e sanzionatoria in particolare. 3 febbraio 2025
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