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Una per una: cosa è stato fatto firmare alla Nippa La maggiore curiosità dell'attesa, per ciò che Rosadè avrebbe fatto firmare alla Nippa, riguardava ovviamente il Nicchio; questo per riuscire a capire come si possano dare due deplorazioni per un unico fatto racchiuso in appena 5-6 secondi. La curiosità è stata risolta semplicemente in una pagina e mezzo, in maniera semplicemente vergognosa. Rosadè non ha saputo spiegare nulla perché non c'era da spiegare nulla. Il, nicchio meritava un Palio diretto, anziché lo spezzatino di due deplorazioni. Purtroppo questi scritti restano e sono indicazioni amministrative che preannunciano timore sanzionatorio per il futuro, proprio perché le motivazioni sono scollegate e non presentano nulla che possa servire allorché si verificheranno casi similari. E' un orizzonte bieco e senza luce. Rosadè ha riassunto la memoria difensiva del Nicchio in otto punti, forse molto molto ridotti. Le argomentazioni prodotte dal Nicchio appaiono oltremodo condivisibili per tutto ciò che abbia scritto nei giorni passati sull'unicità del comportamento del Guglielmi. Scrive il Nicchio, secondo Rosadè: «L'art. 101 ... non consente che siano emanate nei confronti della Contrada più sanzioni per condotte del fantino appartenenti alla medesima fase paliesca ... anche per un principio di logica paliesca a fattuale, il comportamento del fantino e della Contrada durante la Mossa deve essere valutato sulla sua unica complessità, oltre che nella sua logica strategica per poter essere addebitato». Concetti ineccepibili ai quali Rosadè, imbrodolandosi, ha così risposto: «Le condotte del fantino ... sono da ritenersi differenti e singolarmente sanzionabili perché riconducibili a due diversi articoli ... che vietano condotte diverse non riconducibili ad un comportamento unitario»; gravissimo errore di valutazione da parte di Rosadè. L'atteggiamento del Guglielmi di danneggiamento contro la rivale non può essere riconducibile allo spezzatino; passando questo principio qualsiasi episodio del futuro dovrà essere vivisezionato nella sua completa realizzazione secondo quanto prevede l'art. 67. Al contrario, la genesi del 67 racchiude in sé i divieti imposti al fantino non come una ciocca d'uva, bensì come un unico deterrente per ciò che non è ammesso fare. Il "comportamento unitario" è quello che sarebbe dovuto essere addebitato, ma che non è stato perché Rosadé, e di conseguenza l'Apostolo, non hanno saputo esaminare con l'occhio ed il linguaggio contradaiolo. Ciò che adesso sarebbe legge paliesca e amministrativa, lo spezzatino di un comportamento unitario, costituisce un forte pregiudizio per il futuro, viesti i divieti contenuti nel 67. Rosadè fa poi riferimento a passaggi della memoria del Nicchio che non appaiono nel riassunto della stessa, per cui è inconcepibile comprenderne il significato e su quali basi si pone il ragionamento. Rosadè parla, usando il corsivo, di strategia complessiva e di scelta organica; non è possibile ricavare il discorso dal quale queste parole sono state estrapolate. Clamoroso quanto poi scritto da Rosadè in merito ad un richiamo da parte del Nicchio su alcuni precedente sanzionatorio e in principal modo sulla delibera che riguardava Capitanbruschelli nel luglio 2018 (Giunta n. 432 del 29 novembre). Sicuramente Rosadè non ha saputo leggere, né interpretare i riferimenti avanzati dal Nicchio. Ebbene in quel Palio del luglio 2018 Capitanbruschelli venne sanzionato da Tirelli con due ammonizioni perché aveva cambiato posto e perché si era avvantaggiato con questo cambio di posto. Un unicum di situazioni che Tirelli confezionò in spezzatino. Il Nicchio, probabilmente, ha voluto richiamare questa delibera per dimostrare come un comportamento unitario doveva essere sanzionato come tale e non come due fatti diversi, come è accaduto per il Guglielmi. Rosadè deve aver letto solo la prima pagina della delibera 432, altrimenti si sarebbe accorto (a p. 4) che la sanzione del cambio di posto assorbe quella della posizione di vantaggio; traduzione il doppio comportamento del Guglielmi non può essere presentato come uno spezzatino. L'imbrodolamento di Rosadè è evidente: "nel caso de quo, trattasi di due condotte differenti non riconducibili ad un comportamento unitario, vietate da due norme diverse e quindi sanzionate con due sanzioni"; no, non è così. Nicchio e Guglielmi dovevano essere valutati per un comportamento unitario contrario alle disposizioni del 64 che di per sé assorbe nella filosofia paliesca il 67. Rosadé anche nel preparare gli atti alla Nippa non è riuscito a maturare l'esperienza necessaria nello scrivere atti amministrativi che dal 2025 dettano una precisa linea sanzionatoria. Ci sarebbe ancora da proseguire sull'argomento; adesso proprio non ne vale la pena. 28 novembre 2024
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