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Cerchiamo di spiegare alla Nippa la normativa regionale Salire in cattedra e pensare di poter insegnare qualcosa ad una professoressa non è certo un compito da tutti i giorni, specialmente per chi si presenta con il quasi minimo consentito dall'istruzione. Sta di fatto, però, che la Nippa necessita di approfonditi studi in merito alle leggi regionali per poter così recuperare in tempi brevissimi il pasticcio confezionato giovedì 11. I riferimenti normativi sono appena tre, oltre alla modifica del codice penale; per comprenderci qualcosa bisogna partire dall'ultimo atto normativo: la legge regionale 69 del 3 dicembre 2012. In questa legge viene esplicitamente modificato l'art. 15 della legge n. 59 del 20 ottobre 2009 che prescrive le "norme a tutela degli animali". In questo articolo 15 si stabiliva: a) l'istituzione di un elenco regionale delle manifestazioni storiche con l'impiego degli animali; b) in modo automatico vengono iscritte le manifestazioni che si disputano da 10 anni; c) l'autorizzazione è demandata al Comune con parere dell'ASL. Il regolamento attuativo (n. 38/r del 4 agosto 2011) di questa legge n. 59 ha previsto nell'articolo 6 la disciplina delle manifestazioni storiche. La legge 69 del 3 dicembre, nel suo articolo 21, ha stabilito in un unico comma che: "Le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali ... sono autorizzate dal Comune dove si svolgono sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 41, previo parere favorevole dell'azienda USL competente". Questo art. 21 ha cancellato in un solo passaggio il comma primo dell'articolo 15 della legge 59, per cui è stato abolito quell'elenco nel quale il Palio era stato inserito d'autorità. La confusione normativa regionale è alla base di questa situazione dove il Palio non è né pesce, né carne; specialmente adesso che la Nippa ha deciso di non ritenere utile l'iscrizione negli elenchi previsti dalla legge 69 del 2012. Il Palio adesso si trova in una zona oscura ed esistono tutte le condizioni di un intervento diretto dell'ASL al fine di impedire anche la semplice visita al Ceppo del Fallimentone 2024, figuriamoci i trotterellini di Mociano e le corse a Monticiano. Anche l'ultima ordinanza riesumata da Gemmato blocca qualsiasi tipo di "anarchia" di Palazzo, poiché è chiaramente scritto che: «Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e'opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari ,pubbliche o aperte al pubblico». La Regione Toscana nel 2009, con la sua legge 59, si è adeguata all'accordo del 6 febbraio 2003 e resta, pur in modo confusionario, dentro i meccanismi normativi. Palazzo, uscendo dall'unico elenco in cui è inserito il Palio, si è posto in una situazione insostenibile sotto il profilo normativo regionale e statale. Non abbiamo notizie in merito se questa ennesima spiegazione sull'argomento sia stata ben assimilata dalla Nippa. 16 gennaio 2024 |
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