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Il prezioso intervento di Roberto Martinelli su Ordinanza dell'animalaia e legislazione regionale toscana
L’argomento Nel numero di Sunto del 29.9.2023 è stato pubblicato un articolo dal titolo “La legge della Regione Toscana al di sopra dell’Ordinanza dell’animalaia?”, con riferimento al rapporto tra la cosiddetta “Ordinanza Martini” (emessa in tema di benessere e salute degli equidi impegnati in manifestazioni popolari) e la legge regionale toscana che ha successivamente regolato la materia in applicazione dell’Ordinanza stessa. Il titolo è sotto forma di domanda ed il periodo finale dell’articolo fornisce la risposta dell’estensore dell’articolo: “Del resto una legge regionale sovrasta un semplice atto amministrativo com’è l’Ordinanza ministeriale”. Il sottoscritto si è già occupato dell’argomento in due opuscoli pubblicati da Sunto: (1) “Manifestazioni popolari con equidi e regole del Palio “ (in Appendice a ‘Le ultime modifiche del Regolamento per il Palio’, Sunto gennaio 2021) e (2) “Tutela degli animali e disciplina delle manifestazioni storiche regionali”, Sunto gennaio 2022. Riporto quindi in estrema sintesi quanto già scritto rinviando, chi fosse interessato, alla lettura dei due opuscoli per quanto riguarda i dati conoscitivi, le citazioni e le dimostrazioni. Impostazione del problema e soluzione adottata Osservo che il problema non può porsi sul punto se la legge regionale toscana “sovrasti “ o meno l’Ordinanza Martini. La materia è infatti tra quelle di “legislazione concorrente” tra Stato e Regioni: così che, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della nostra Costituzione sono le Regioni a legiferare in materia, ma è lo Stato a determinare i principi. Pertanto, a mio giudizio, il problema è se la legge regionale e le norme locali (come le regole del Palio) possono derogare o meno (ed eventualmente in che limiti) alle disposizioni dell’Ordinanza Martini pur rispettandone le finalità. La giurisprudenza, con riferimento a specifici casi, ha dato risposta positiva. Può pertanto affermarsi, in termini generali e salvo l’esame delle situazioni concrete, che le norme del Palio possono applicarsi in alternativa a quelle dell’Ordinanza. Accordo Stato-Regioni. Ordinanza Martini La motivazione dell’intervento regionale in materia di tutela degli animali è, in primo luogo, in una norma di fonte statale: il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) in data 28 febbraio 2003 che recepisce un Accordo del 6 febbraio 2003 del Ministro della Salute con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo con il quale Regioni e Province Autonome si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari in cui (a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli sul terreno asfaltato o cementato, e (b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno degli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alla manifestazione. Poiché nonostante il predetto Accordo non tutte le Regioni avevano attuato quanto previsto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottava una prima Ordinanza in data 21 luglio 2009, sostituita poi con una nuova Ordinanza del 21 luglio 2011, conosciuta come Ordinanza Martini, con cui il Ministero della Salute disponeva le misure “a tutela del benessere e della salute degli equidi impegnati in manifestazioni popolari al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati” (quale, appunto il Palio di Siena). L’Ordinanza del 2011, perdurando l’inerzia di alcune Regioni, è stata via via prorogata, con alcune modifiche, da ordinanze ministeriali adottate annualmente. Il nuovo termine di validità dell’Ordinanza è il 31 dicembre 2023. Regione Toscana In materia la Regione Toscana ha adottato la Legge Regionale 20 ottobre 2009 n. 59 (“Norme per la tutela degli animali”) il cui art. 15 (“Manifestazioni che prevedono l’impiego di animali”) nella versione vigente prevede che “le singole manifestazioni sono autorizzate dal Comune ove si svolgono”. Il successivo decreto di attuazione della legge prescrive che durante lo svolgimento delle manifestazioni è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento, che in caso di impiego di equidi il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali e che la pista è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta e a garantire l’incolumità degli spettatori. La normativa della Regione Toscana ben rispetta quindi le prescrizioni dell’Accordo e dell’Ordinanza Martini. A loro volta le regole di comportamento dettate dalla Regione sono evidentemente destinate agli enti organizzatori delle manifestazioni e pertanto anche ai Comuni nel cui territorio dette manifestazioni avvengono ed ai quali spetta il rilascio delle autorizzazioni all’effettuazione delle manifestazioni stesse. Comune di Siena – Regole del Palio Per quanto riguarda il Comune di Siena ed il Palio, l’insieme delle norme organicamente emanate dal Comune di Siena (a partire dal Regolamento per il Palio e dalle procedure di preparazione e selezione dei cavalli e di accertamenti sanitari sino a tutte le altre disposizioni comunali, comunque denominate, che riguardano singoli momenti e aspetti della manifestazione) di certo soddisfano le prescrizioni regionali, con regole spesso più minuziose di quanto non prescriva l’Ordinanza. Ne deriva la non applicabilità al Palio di Siena dell’Ordinanza Martini, dovendosi intendere per “non applicabilità” che l’Ordinanza non può avere impatto diretto sul Palio di Siena là dove le regole del Palio rispondano alle previsioni e alle finalità dell’Ordinanza stessa. Derogabilità delle disposizioni dell’Ordinanza Martini. Decisioni giurisprudenziali La conclusione sopra raggiunta richiede evidentemente il verificarsi di una condizione: che le disposizioni dell’Ordinanza Martini non siano tutte, in blocco, vincolanti e inderogabili. L’Amministrazione Statale ha in effetti più volte sostenuto, anche in procedimenti giudiziari, che le norme dell’Ordinanza non possono essere derogate dalla normativa “locale” (regionale e, come nel caso del Palio di Siena, anche comunale). Ma il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio , prima, e la Corte Costituzionale, poi, hanno deciso che gli enti organizzatori ben possono mantenere o adottare provvedimenti “alternativi” atti a tutelare il benessere degli animali e al tempo stesso l’interesse allo svolgimento delle manifestazioni tradizionali che rivestono valore storico-culturale. La storia del Palio ha prodotto nel tempo una disciplina specifica che ha anticipato le regole fissate dall’ordinanza Martini e che rispondono alle finalità dell’Ordinanza stessa. Le regole del Palio quindi, facendo ovviamente salvi casi e situazioni particolari, sono quindi legittimamente applicabili in alternativa alle regole dell’Ordinanza.(**) Prossimi sviluppi Le conclusioni esposte sono valide con riferimento alla legislazione attualmente in vigore (e a giurisprudenza costante nel senso sopra ricordato). Di recente si stanno sviluppando iniziative tese a introdurre in materia una nuova più organica disciplina. Quando introdotta, si porrà evidentemente la necessità di confrontare, dal punto di vista formale e sostanziale, anche la nuova disciplina con le Regole del Palio. Sarà quindi indispensabile seguire con la massima attenzione l’iter di formazione del nuovo provvedimento normativo. Roberto Martinelli
(**) Tutto ciò non ha ovviamente impedito al Comune di Siena di apportare alcuni adeguamenti alle regole in vigore. Mi riferisco in particolare all’episodio nel quale il Ministero della Salute ebbe a prospettare alcune critiche in merito al Protocollo sull'uso dei farmaci adottato dal Comune di Siena. Quest’ultimo approvò in conseguenza un nuovo “Protocollo per il controllo farmacologico nei cavalli del Palio” che ebbe applicazione a partire dai Pali del 2019. |
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