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"Cavallo atleta": per la legge è un essere che produce solo reddito Seconda puntata Come è ormai noto a tutti, l'attuale decreto legislativo, il n. 36 del 28 febbraio 2021 con le sue due modifiche (il n. 163 del 5 ottobre 2022 e il n. 120 del 29 agosto 2023) ha fatto nascere, nell'art. 22, il cosiddetto "cavallo atleta". Mentre i nostri tre quotidiani lettori dovranno avere la pazienza di attendere lunedì per scoprire al riguardo grosse novità legislative, appare opportuno evidenziare come, allo stato attuale, la normativa legislativa faccia solo riferimento ad un certo tipo di "cavallo atleta": quello che produce reddito al proprietario. Certo va considerato che il mantenimento di un cavallo nelle scuderie ha una forte valenza sulle spese effettive sostenute, per cui il reddito finale è abbastanza contenuto. Decisamente irrisorio, al contrario, è il "ricavo netto" che possono vantare i proprietari che si iscrivono al Fallimentone per poter annusare il tufo di Piazza, dove decisamente non esiste il "cavallo atleta", ma solo il "cavallo paliesco". Lasciamo perdere tutte le puntualizzazioni, conosciute a memorie, sulla determinazione di portare in Piazza un cavallo e quanto costituisca motivo di orgoglio personale; ciò che dobbiamo adesso analizzare, in attesa di lunedì, è se, secondo i decreti legislativi, le norme scritte riguardino "anche" Siena. L'articolo 22 stabilisce che "Un cavallo e in generale un equide è definito "cavallo atleta" quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sia definibile "equide registrato", ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021; b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare ...; c) sia iscritto al "repertorio cavalli atleti" presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathol Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione sportiva come risulta dal "Documento di Identificazione" o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato". Tre quindi i punti da soddisfare affinché il cavallo sia definito "atleta", come già visto e analizzato. Ora le domande e vediamo se il "cavallo paliesco" soddisfa i tre criteri della legge. Primo punto: a Siena il cavallo è un "equide registrato" come risulta dal "Documento di Identificazione"? Fino al 2000, quando l'accesso a Piazza è stato limitato ai soli mezzosangue, la risposta sarebbe stata negativa. Perché? Perché l'iscrizione era libera fino al 1991, poi con l'introduzione della pre-visita, abbiamo solo cavalli adatti. Per concludere la risposta al primo punto è assolutamente positiva in linea con le norme legislative. Secondo punto: assolutamente affermativo perché dal 1991 nel "premio assicurativo" non viene più decurtata la cifra relativa al ricavo della macellazione. Lo Stato italiano nell'applicare il "non destinato all'alimentazione" ha atteso il 2021, dieci anni dopo Siena. Terzo punto: il cavallo che corre in Piazza è iscritto nel repertorio dei cavalli atleti della FISE? risposta negativa. Il cavallo che corre in Piazza è iscritto nel repertorio dei cavalli atleti della Federazione Pentathol Moderno? risposta negativa. Il cavallo che corre in Piazza è iscritto nel repertorio dei cavalli atleti della Fitetrec-Ante? risposta negativa. Il cavallo che corre in Piazza è iscritto nel repertorio dei cavalli atleti di un Ente di Promozione sportiva? risposta negativa. Allora: dove è iscritto il cavallo che corre in Piazza? in nessun elenco "sportivo". Il nocciolo della questione è tutto qui: il Palio non è uno sport, come, "In nome del Popolo italiano", il Giudice Guasparri ha stabilito nel lontano giugno 2007. Per chi, quel giorno di 16 anni fa, non ricorda ecco ciò che scriveva la nostra Redazione. Sempre collegandoci a quella stagione fiscale, per smontare l'influenza del termine "sport" accostato al Palio, occorre anche riproporre alla lettura dei nostri tre la sentenza del Giudice Crivelli nell'aprile 2007, ed il nostro commento riguardo lo status del fantino che corre in Piazza. Tornando al "cavallo atleta" appare opportuno soffermarsi su cosa si intenda "Ente di Promozione sportiva". Ebbene questi Enti, che devono essere ufficialmente riconosciuti dal CONI, devono promuovere e organizzare "attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative". Appare una bestemmia analizzare il rapporto tra "Ente di Promozione sportiva" e Comune di Siena. Continua lunedì. 23 settembre 2023 |
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