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Pregevoli segnali, dalle Commissioni della Camera, per il via libera

definitivo alla legge sul cavallo atleta

Un nuovo decreto legislativo, destinato a modificare quello del 2021 (n. 36) che ha istituito la figura del "cavallo atleta", ha superato gli esami di Camera e Senato ed è tornato nelle stanze di Governo in attesa della sua entrata in vigore prevista entro il marzo 2024.

La notizia l'abbiamo accennata ieri ed oggi, dopo aver preso visione dei consistenti dossier sugli esiti favorevoli da parte delle Commissioni Riunite VII e XI della Camera, possiamo constatare che la situazione sta prendendo una piega decisamente più favorevole per la continuazione del Palio in Piazza.

Le due Commissioni, infatti, hanno sollevato una questione che, se incontrerà disco verde nel Governo, potrebbe costituire un buon passo in avanti per Siena. Si tratta della cancellazione automatica della Commissione di vigilanza che, ad ogni Palio, ha sempre qualcosa da obiettare. Di conseguenza verrebbe anche cancellato ogni riferimento al tecnico del Ministero.

La rivoluzione normativa è di notevole impatto, poiché si andrà senza orma di dubbio e porre in aperto contrasto con eventuali altre disposizioni normative che l'annusatore Castellano, quello che sporgendosi dalla terrazzina di Palazzo Berlighieri poteva annusare il cavallo scendere da S. Martino, sta preparando contro Siena.

Non parliamo poi delle leggi che la Brambillotta sta redigendo contro Siena.

Al momento non c'è nulla di concreto, in quanto lo studio sta procedendo. Sta di fatto, però, che qualche spiraglio di luce Siena, meglio Piazza del Campo, può intravederlo.

Di seguito riportiamo dagli inizi tutta la normativa legata al "cavallo atleta".

Primo atto

Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 24 -   Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

 

  1. Le manifestazioni  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  di  sport equestri  in  discipline  su  cui  hanno  competenza  la  Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte

o  un  Ente  di  Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o  dei  percorsi autorizzati dal Ministero per le  politiche  agricole,  alimentari  e forestali,

e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire  i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei  cavalli atleti e del  pubblico  stabiliti 

dal  Ministero  della  salute,  di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri  o  l'Autorità' politica da esso delegata in materia di  sport  e  con  il  Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni  efficaci,   dissuasive   e   proporzionate   in   caso   di trasgressione.

Secondo atto tuttora in vigore

Decreto Legislativo del 5 ottobre 2022, n. 163

Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono

al di fuori degli  impianti  o  dei percorsi  autorizzati  dal   Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri  o dalla

Fitetrec-Ante o da  un  Ente  di  promozione  sportiva,  devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico

stabiliti con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri o  dall'Autorita'  politica  da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del  Ministro della salute,

di concerto con il Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali,  con  la  previsione  di  sanzioni  efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.».

Terzo atto che dovrà entrare in vigore entro marzo 2024

ATTO DEL GOVERNO n. 49 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (49)

In sostituzione del precedente art. 24 con il co. 15 dell'art. 1

«1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

osservazioni da parte delle Commissioni riunite VII e XI della Camera - aggiungere questo articolo

« 1-bis) Le manifestazioni popolari pubbliche o private di carattere storico o folcloristico nelle quali vengono impiegati equidi, soggette all’ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2011 – “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”- qualora mantengano le prescrizioni delle edizioni già autorizzate e svolte successivamente all’anno 2018 compreso, sono autorizzate senza ulteriori controlli da parte della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, salvo la preventiva trasmissione al Prefetto competente per territorio di una relazione che illustri la conformità a dette prescrizioni dei lavori e opere prodromiche allo svolgimento dell’evento redatta da professionista abilitato o da parte del dirigente competente dell’ente attuatore » 

2 agosto 2023