Art. 24 - Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di
equidi
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport
equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione
Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte
o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli
impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche
agricole, alimentari e forestali,
e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di
sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del
pubblico stabiliti
dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei ministri o l'Autorità' politica da esso delegata in
materia di sport e con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di
trasgressione.
Secondo atto tuttora in vigore
Decreto
Legislativo del 5 ottobre 2022, n. 163
Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di
equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con
impiego di equidi che si svolgono
al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla
Federazione italiana sport equestri o dalla
Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque
garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei
cavalli atleti e del pubblico
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato
su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e
proporzionate in caso di trasgressione.».
Terzo atto che dovrà entrare in vigore entro marzo 2024
ATTO DEL
GOVERNO n. 49 SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Schema di
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (49)
In
sostituzione del precedente art. 24 con il co. 15 dell'art. 1
«1. Le
manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che
si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o
dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un
Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli
sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza,
salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico,
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
osservazioni
da parte delle Commissioni riunite VII e XI della Camera - aggiungere
questo articolo
« 1-bis) Le
manifestazioni popolari pubbliche o private di carattere storico o
folcloristico nelle quali vengono impiegati equidi, soggette
all’ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2011 – “Ordinanza
contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza 21 luglio 2009
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private
nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei
percorsi ufficialmente autorizzati”- qualora mantengano le prescrizioni
delle edizioni già autorizzate e svolte successivamente all’anno 2018
compreso, sono autorizzate senza ulteriori controlli da parte della
commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli
141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive
modifiche ed integrazioni, salvo la preventiva trasmissione al Prefetto
competente per territorio di una relazione che illustri la conformità a
dette prescrizioni dei lavori e opere prodromiche allo svolgimento
dell’evento redatta da professionista abilitato o da parte del dirigente
competente dell’ente attuatore » |