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L'articolo 24 prima e dopo

 

L'articolo con il DL 36 L'articolo con l'atto di Governo 431
Le manifestazioni  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  di  sport equestri  in  discipline  su  cui  hanno  competenza  la  Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o  un  Ente  di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o  dei  percorsi autorizzati dal Ministero per le  politiche  agricole,  alimentari  e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire  i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei  cavalli atleti e del  pubblico  stabiliti  dal  Ministero  della  salute,  di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri  o  l'Autorità politica da esso delegata in materia di  sport  e  con  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni  efficaci,   dissuasive   e   proporzionate   in   caso   di trasgressione. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali o dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione Sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli
atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.